6 Dicembre 2024

Piano di transizione 5.0

Differenze “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”

Nel biennio 2024-2025 saranno contemporaneamente attive (ma non tra loro cumulabili) le agevolazioni previste dal piano di “Transizione 4.0” e dal piano di “Transizione 5.0”.

Sebbene i due piani siano piuttosto simili, è opportuno evidenziare alcune differenze.

La prima riguarda la misura del credito di imposta ottenibile attraverso l’effettuazione degli investimenti agevolati. Infatti, se con il piano 4.0 l’aliquota massima è del 20%, con il piano 5.0 la percentuale può arrivare fino al 45%. All’aumentare del beneficio ottenibile variano però anche i requisiti e la complessità della procedura.

Se infatti, con il piano 4.0 il beneficio spetta nei casi di investimento in beni strumentali nuovi ed avanzati, che rispettino una serie di requisiti e le condizioni di interconnessione, con il piano 5.0 si aggiunge l’obbligo di generare un risparmio energetico del 3-5%; risparmio che deve essere dimostrabile, in quanto vi è la possibilità che il GSE faccia dei controlli a campione per verificare il minore consumo energetico.

Al GSE devono essere poi inviate una serie di comunicazioni e certificazioni tecniche che aumentano sicuramente il livello di complicatezza della procedura, a fronte però, dell’ottenimento di un maggior credito di imposta.

Al fine di potere beneficiare del Credito di imposta “Transizione 5.0”, i progetti da intraprendere devono avere ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi ed innovativi, strumentali all’esercizio dell’impresa, individuati agli allegati A e B della Legge 232 del 2016.

A questi interventi possono essere associati gli acquisti di beni materiali nuovi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili o l’attività di formazione del personale in materia di transizione energetica e digitale.

Detti progetti devono inoltre:

  • essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. (Si precisa che il credito di imposta “Transizione 4.0” spetta per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 – o fino al 30 giugno 2026 nel caso in cui sia stato pagato il 20% del costo di acquisizione);
  • essere riferiti a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
  • essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • fare conseguire una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% se riferita alla struttura produttiva ed al 5% se riferita al processo interessato dall’investimento.

Nel caso in cui tutti i requisiti fossero rispettati, si avrebbe accesso al credito di imposta in misura variabile a partire dal 5% e fino ad arrivare al 45% della spesa sostenuta.

Dal 7 agosto 2024 le imprese hanno la possibilità di presentare, tramite il sito del GSE, le comunicazioni per la prenotazione del credito di imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisizione.

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