6 Dicembre 2024

Per chi redige la nota integrativa…

Erogazioni pubbliche – obblighi informativi – per chi redige la nota integrativa, erogazioni pubbliche ricevute dichiarate entro l’approvazione del bilancio. Per gli altri entro il 30 giugno.

Per chi redige la Nota Integrativa, erogazioni pubbliche ricevute dichiarate entro l’approvazione del bilancio. Per gli altri entro il 30 giugno.

La legge 124/2017 prevede che gli Enti non commerciali e le Imprese siano tenuti a pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni.

Tali informazioni devono essere indicate nella Nota Integrativa entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono assolvere tale obbligo nella Nota Integrativa o sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

I soggetti non tenuti alla redazione della Nota Integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono a tale obbligo pubblicando le informazioni sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Le informazioni fornite devono riguardare benefici effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (secondo il criterio di cassa) e di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000 (tale limite si intende cumulativo).
Sono esclusi dall’obbligo di trasparenza gli aiuti aventi carattere generale (ad esempio le agevolazioni ricevute per Emergenza Covid-19) e quelli che rappresentano un corrispettivo per una prestazione o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Le informazioni dovrebbero essere fornite preferibilmente in forma schematica in modo da essere comprensibili per il pubblico.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione della sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro e la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Se dopo 90 giorni dalla contestazione il soggetto interessato non provvede all’adempimento in esame e al pagamento della sanzione prevista, è richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto.

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