22 Dicembre 2024

Dal 01/09/2024 soppressa l’autofattura denuncia

In caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, dal 01/09/2024 autofattura denuncia sostituita da comunicazione denuncia

Il Decreto Sanzioni (D. Lgs. 14/06/2024 n. 87) è intervenuto sul procedimento di “autodenuncia” cui è tenuto il cessionario/committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Fino al 31/08/2024 per evitare la sanzione, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione, l’acquirente doveva regolarizzare l’operazione nei seguenti modi:

  • in caso di omessa fatturazione (non ha ricevuto la fattura dal fornitore) entro 4 mesi dalla data dell’operazione, presentare, entro il trentesimo giorno successivo, un’autofattura con il tipo documento TD20, previo versamento dell’Iva con F24. Tale autofattura andava registrata nel registro degli acquisti per la detrazione dell’Iva versata;
  • in caso di ricevimento di una fattura irregolare, presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione della fattura irregolare, un’autofattura con il tipo documento TD20, previo versamento dell’eventuale maggiore Iva con F24. Anche in questo caso l’autofattura andava registrata nel registro degli acquisti.

Dal 01/09/2024, per evitare la sanzione, ridotta  al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, l’acquirente deve provvedere a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Non sarà più necessario distinguere, dal punto di vista temporale, le omesse fatturazioni dalle fatture irregolari: sarà sufficiente segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omissione o l’irregolarità entro 90 giorni, senza la necessità di pagare l’Iva.

La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate deve avvenire tramite “gli strumenti messi a disposizione” dalla stessa Agenzia, che tuttavia non ha emanato alcun provvedimento al riguardo.

La “comunicazione denuncia” non può più avvenire tramite il tipo documento TD20, pertanto, in attesa che vengano forniti dall’Agenzia delle Entrate gli strumenti necessari, l’acquirente può inviare una PEC indirizzata sia al proprio Ufficio territoriale di competenza che a quello a cui spettano i controlli sul fornitore.

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