16 Gennaio 2025

Legge di bilancio 2025 – detrazioni per lavori edilizi

Nel seguito si riassumono le modifiche introdotte dalla c.d. Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) relativamente alle detrazioni per lavori edilizi.

Recupero del patrimonio edilizio (Art. 1, commi 54 e 55)

Risparmio/riqualificazione energetica (Art. 1, commi 54 e 55)

Riduzione rischio sismico (Art. 1, commi 54 e 55)

La detrazione determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di euro 96.000

nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi;

nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall’01/01/2025, non godono più nemmeno dell’“Ecobonus”, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Saranno, invece, agevolati gli apparecchi ibridi, nei quali le caldaie a metano sono presenti, ma sono accoppiate a pompe di calore. Per questi prodotti le norme europee prevedono la possibilità di confermare anche nei prossimi anni le agevolazioni fiscali.

“Bonus arredo” (Art. 1, comma 56)

Il bonus in commento è riconosciuto per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio per le spese sostenute nel 2025:

  • nella misura del 50%;
  • nel limite massimo di spesa di euro 5.000;

ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’01/01/2024.

Saranno, invece, agevolati gli apparecchi ibridi, nei quali le caldaie a metano sono presenti, ma sono accoppiate a pompe di calore. Per questi prodotti le norme europee prevedono la possibilità di confermare anche nei prossimi anni le agevolazioni fiscali.

“Superbonus” (Art. 1, comma 56)

Per gli interventi di efficienza/riqualificazione energetica/miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “Superbonus”, la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 può essere così riepilogata:

  • Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica/in comproprietà; 65%;
  • Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti); nessuna detrazione;
  • Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza; 110%;
  • Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”); nessuna detrazione.

La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024 risulta:

  • presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
  • presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Detrazione spese 2023 in 10 quote annuali

Per le spese sostenute dall’01/01 al 31/12/2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal 2023. Tale opzione:

  • è irrevocabile;
  • richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31/10/2025.
  • Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti); edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica/in comproprietà; 65%;
  • Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti); nessuna detrazione;
  • Interventi in Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza; 110%;
  • Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”); nessuna detrazione.

La detrazione del 65% prevista per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024 risulta:

  • presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
  • presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Eliminazione barriere architettoniche – 75%

Per le spese sostenute dal 30/12/2023, è stato:

  • ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale/rampe/ascensori/ servoscala/piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);
  • introdotto l’obbligo di:
  • pagamento con bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
  • acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236/89.

“Bonus verde”

La detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo dall’01/01/2025 non è più fruibile.

Limite massimo spese detraibili dal 2025

Per i contribuenti con reddito superiore a euro 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare (per ulteriori dettagli sul tema si veda il “post” pubblicato il 10/01/2025 sulla nostra pagina Instagram).

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