La legge di bilancio 2025 ha aumentato gli importi ammissibili per gli investimenti in impianti fotovoltaici con la conseguente possibilità di ottenere incentivi più alti.
A seguito delle novità ed al fine dell’ottenimento del credito, tali impianti devono essere prodotti negli stati membri dell’Unione Europea e possono appartenere a tre diverse categorie:
- impianti con moduli fotovoltaici prodotti nell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- impianti con moduli fotovoltaici con celle prodotti nell’Unione Europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- impianti con moduli prodotti nell’Unione Europea con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Il concorso alla formazione della base di calcolo del credito di imposta opera come di seguito descritto e varia in base alla tipologia di investimento:
- gli investimenti di cui alla lettera a) concorrono a formare la base di calcolo nella misura del 130 per cento;
- gli investimenti di cui alla lettera b) formano la base di calcolo nella misura del 140 per cento;
- gli investimenti di cui alla lettera c) concorrono per il 150 per cento del loro costo.
Inoltre, se prima della modifica il credito di imposta era riconosciuto nella misura del 35, 40 e 45 per cento, in base alla riduzione dei consumi energetici, per investimenti di importo fino a 2.500.000 €, post modifica tali percentuali sono riconosciute per investimenti di importo fino a 10.000.000 €.
È stato di fatto soppresso il secondo scaglione che prevedeva percentuali di credito di imposta nella misura del 15, 20 e 25% per investimenti superiori a 2.500.000 € e fino a 10.000.000 €.
Nessuna modifica ha invece interessato l’ultimo scaglione, relativo agli investimenti di importo superiore a 10.000.000 € e fino a 50.000.000 € (importo massimo di costi ammissibili), per il quale le percentuali rimangono, sempre in base alla riduzione dei consumi energetici, del 5, 10 e 15%.