6 Dicembre 2024

Concordato preventivo biennale: la nuova tassazione è più conveniente

Il concordato preventivo biennale rappresenta una proposta, formulata dall’Agenzia delle Entrate, per la definizione del reddito di impresa e/o di professione relativamente agli anni 2024 e 2025, ai fini dell’ IRPEF, IRES e IRAP.

Il recentissimo D. Lgs. 13/2024, ha apportato importanti modifiche alla norma istitutiva originaria rendendo l’adesione alla proposta erariale più appetibile, sia per i soggetti ISA (generalmente ricavi inferiori ad euro 5.164.569) che per i soggetti forfettari.
Il Decreto Lgs. n. 108 del 05/08/2024 prevede attualmente un regime opzionale per il quale è possibile assoggettare ad imposizione sostitutiva, di IRPEF, IRES e addizionali, il reddito concordato proposto eccedente il reddito del 2023.
Precisamente, la differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente (2023) può essere facoltativamente assoggettato ad un’imposta sostitutiva strutturata in 3 aliquote:

  1. 10% se punteggio ISA pari o superiore a 8;
  2. 12% se punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  3. 15% se punteggio ISA inferiore a 6.

I contribuenti forfettari, per i quali il concordato preventivo biennale si applica solo per l’anno 2024, possono optare per l’imposta sostitutiva nella misura del 10% o del 3% in caso di regime start up.

Alcuni esempi:

ESEMPIO 1

  • Reddito concordato previsto anno 2024: 80.000 euro
  • Reddito effettivo previsto anno 2024: 70.000 euro
  • Reddito dichiarato anno 2023: 50.000 euro
  • Maggior reddito assoggettato a imposta sostitutiva: 30.000 euro (reddito concordato euro 80.000 – reddito 2023 euro 50.000)
  • Imposta sostitutiva per soggetti ISA:
    • 10% se punteggio ISA pari o superiore a 8;
    • 12% se punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
    • 15% se punteggio ISA inferiore a 6.

ESEMPIO 2

  • Reddito concordato previsto anno 2024: 80.000 euro
  • Reddito effettivo previsto anno 2024: 100.000 euro
  • Reddito dichiarato anno 2023: 50.000 euro
  • Maggior reddito assoggettato a imposta sostitutiva: 30.000 euro (reddito concordato euro 80.000 – reddito 2023 euro 50.000)
  • Imposta sostitutiva per soggetti ISA:
    • 10% se punteggio ISA pari o superiore a 8;
    • 12% se punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
    • 15% se punteggio ISA inferiore a 6.
    • Maggior reddito su cui non è dovuta alcuna imposta: 20.000 (reddito effettivo euro 100.000 – reddito concordato euro 80.000).

Pertanto, se il contribuente prevede di conseguire ricavi o compensi, nei periodi d’imposta 2024 e 2025, maggiori rispetto a quelli dichiarati nel periodo d’imposta 2023, avrà convenienza ad aderire (entro il 31/10/2024) al “concordato preventivo biennale”, in quanto dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva prevista (15%, 12% o 10% per i soggetti ISA e 10% o 3% per i forfettari) sul maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato per il 2023, mentre nulla sarà dovuto né a titolo di imposta sostitutiva né a titolo di IRES, IRPEF o IRAP sulla quota di maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato.

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