Per l’anno 2024 è prevista una nuova soglia temporanea di non imponibilità dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti e/o assimilati (co.co.co. e amministratori) pari a:
- € 2.000 per chi ha figli fiscalmente a carico;
- € 1.000 per chi non ha figli a carico.
I figli sono considerati fiscalmente a carico:
- in caso di età inferiore a 24 anni, se hanno percepito nell’anno 2023 un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000 €, indipendentemente dalla residenza;
- in caso di età superiore a 24 anni, se hanno percepito nell’anno 2023 un reddito complessivo pari o inferiore a 2.840,51 €, indipendentemente dalla residenza.
- Il superamento del limite di reddito va verificato al 31/12/2024.
Per l’azienda (datore di lavoro) la soglia di 1.000/2.000 €, prevista per ogni dipendente e/o assimilato, rappresenta un costo deducibile.
Rientrano tra i fringe benefit:
- soggetti alla soglia di non imponibilità di 1.000/2.000 €
il valore dei beni (ad es. auto in uso promiscuo) e dei servizi volontariamente concessi ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate e rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas).
Per l’anno 2024, rientra anche il rimborso delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa. Con la nozione “prima casa” s’intende l’abitazione principale in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
In caso di rimborso dei canoni di locazione (risultanti da un contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno) o degli interessi sul mutuo prima casa, il contribuente non potrà beneficiare delle detrazioni previste per le medesime spese nella dichiarazione dei redditi 2025, anno 2024, visto che le spese, essendo oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
In caso di superamento dell’importo di 1.000 euro o 2.000 €, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.