28 Aprile 2025

La comunicazione denuncia e il tipo documento TD29

Il Decreto Sanzioni (D. Lgs. 14/06/2024 n. 87) è intervenuto sul procedimento di “autodenuncia” cui è tenuto il cessionario/committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Fino al 31/08/2024 per evitare la sanzione, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, l’acquirente doveva regolarizzare l’operazione nei seguenti modi:

  • in caso di omessa fatturazione (non ha ricevuto la fattura dal fornitore) entro 4 mesi dalla data dell’operazione, presentare, entro il trentesimo giorno successivo, un’autofattura con il tipo documento TD20, previo versamento dell’Iva con F24. Tale autofattura andava registrata nel registro degli acquisti per la detrazione dell’Iva versata;
  • in caso di ricevimento di una fattura irregolare, presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione della fattura irregolare, un’autofattura con il tipo documento TD20, previo versamento dell’eventuale maggiore Iva con F24. Anche in questo caso l’autofattura andava registrata nel registro degli acquisti.

Dal 01/09/2024, per evitare la sanzione, ridotta al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, l’acquirente deve provvedere a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Con l’aggiornamento delle Specifiche Tecniche (versione 1.9) e della Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro (versione 1.10), l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo Tipo Documento TD29, utilizzabile dal 01/04/2025 per poter inviare la “comunicazione denuncia”.

Tale documento rappresenta una mera comunicazione, in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini Iva.

A differenza della precedente modalità, il soggetto che regolarizza l’omessa o l’irregolare fatturazione non dovrà più versare l’Iva, né registrare il documento in contabilità, né esercitare la detrazione dell’Iva.

Il Tipo Documento TD20 rimane per i seguenti casi: REVERSE CHARGE INTERNO E ACQUISTI INTRACOMUNITARI, ACQUISTI DI SERVIZI DA PRESTATORE UE, ACQUISTI DI BENI GIA’ IN ITALIA DA CEDENTE UE.

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