L’art. 13-ter del Decreto Legge n. 145/2023 ha previsto nuovi obblighi in materia di CIN (Codice Identificativo Nazionale) e di sicurezza degli impianti nella locazione dei seguenti immobili:
- unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici (durata generalmente superiore a 30 giorni);
- immobili destinati alle locazioni brevi (durata inferiore a 30 giorni);
- strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
I nuovi obblighi saranno in vigore dal 02/11/2024.
Obblighi
- codice identificativo nazionale (CIN), mediante presentazione di istanza telematica da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura sul portale BDSR del Ministero del Turismo ed è necessario essere in possesso dello SPID/CIE (Carta d’Identità Elettronica). Link per accedere alla piattaforma: https://lnkd.in/dNez8Rwg
Tale CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. - Chi è già in possesso del codice regionale/provinciale, dovrà comunque richiedere il CIN e dovrà esporre entrambi i codici.
- Chi non è ancora in possesso del codice regionale/provinciale, comunemente denominato CIR, dovrà procedere quanto prima alla sua richiesta: in prima istanza presso il Comune competente, che rilascerà le istruzioni del caso, differenti zona per zona, e in seconda istanza presso la Regione competente.
- Successivamente al rilascio del CIR si potrà procedere con la richiesta del CIN.
Altre disposizioni
Tutte le unità immobiliari, anche quelle gestite in forma imprenditoriale, devono essere dotate di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti (sono esonerati i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas
- estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili,1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano. Gli estintori devono essere controllati periodicamente.
Ricordiamo che rimane in vigore l’obbligo di comunicare in questura i dati degli ospiti degli appartamenti locati.
Il contratto di locazione per fini turistici deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità e deve essere registrato telematicamente in Agenzia Entrate.
Per le locazioni brevi invece non è prevista alcuna forma specifica, né la registrazione, anche se si ritiene opportuno concordare per iscritto durata e importo.
Nel caso di esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi in forma imprenditoriale, o nel caso in cui la locazione breve riguardi più di 4 appartamenti, configurandosi un’attività imprenditoriale, vige l’obbligo dell’apertura della posizione Iva e in Camera di Commercio con la presentazione della SCIA presso lo sportello del Comune interessato (SUAP)