3 Marzo 2025

Polizze catastrofali – Obbligo al 31/03/2025

Il decreto attuativo DM 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, definisce le modalità operative per la stipula obbligatoria delle polizze catastrofali da parte delle imprese, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101-111).

Il termine per adempiere a tale obbligo è stato prorogato al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe (DL 202/2024).

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia o con una stabile organizzazione nel Paese e iscritte nel Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali.

Le polizze devono coprire danni diretti ai beni immobili e strumentali causati da eventi catastrofali quali:

  • terremoti;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

Gli immobili e le attrezzature da assicurare sono quelli indicati all’art. 2424 c.c. (sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3), ossia:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Sono, pertanto, esclusi i veicoli, i mobili e le macchine elettroniche.

Il Decreto prevede che le imprese assicuratrici definiscano la propria propensione al rischio e fissino i relativi limiti di tolleranza. Le imprese che superano detto limite cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale, pertanto, le assicurazioni non stipulano ulteriori contratti.

Le compagnie assicurative hanno 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per adeguare i loro prodotti assicurativi.

Le polizze esistenti devono essere aggiornate al primo rinnovo utile o quietanzamento, anche in caso di frazionamenti infra-annuali del premio.

La mancata stipula dell’assicurazione comporta l’impossibilità di accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, comprese quelle per emergenze post-calamità.

Per facilitare la scelta, l’IVASS predisporrà una piattaforma comparativa delle polizze, come già avviene per la RC Auto.

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