PUBBLICATO IL 31/03/2025 IL DECRETO CHE PROROGA L’OBBLIGO DI COPERTURA DEI RISCHI CATASTROFALI
Il Decreto Legge 39/2025 ha concesso la proroga dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali distinguendo in base alla dimensione delle imprese:
- le Medie Imprese devono adeguarsi entro il 01/10/2025;
- le Piccole/Micro imprese devono adegurasi entro il 31/12/2025.
La dimensione dell’impresa è definita dalla Direttiva UE n. 2023/2775 che prevede la rilevanza di 3 elementi:
ELEMENTI | MICRO IMPRESA | PICCOLA IMPRESA | MEDIA IMPRESA |
Numero medio dipendenti | Meno di 10 | Meno di 50 | Meno di 250 |
Ricavi | Non superiore a 900.000 euro | Non superiore a 10.000.000 euro | Non superiore a 50.000.000 euro |
Totale Stato Patrimoniale | Non superiore a 450.000 euro | Non superiore a 5.000.000 euro | Non superiore a 25.000.000 euro |
E’ considerata Micro/Piccola/Media l’impresa che alla data di chiusura del bilancio non supera almeno 2 dei 3 elementi.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia o con una stabile organizzazione nel Paese e iscritte nel Registro delle Imprese. Sono escluse le imprese agricole.
Le polizze devono coprire danni diretti ai beni immobili e strumentali causati da eventi catastrofali quali:
- terremoti;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Gli immobili e le attrezzature da assicurare sono quelli indicati all’art. 2424 c.c. (sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3), ossia:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sono, pertanto, esclusi i veicoli, i mobili e le macchine elettroniche.
L’obbligo assicurativo riguarda i succitati beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, pertanto l’imprenditore sarebbe tenuto ad assicurare anche i beni in locazione, noleggio o leasing.
E’ auspicabile che la proroga faccia luce sui diversi dubbi interpretativi, compreso l’effettivo obbligo in capo all’impresa non proprietaria dei beni.